Accesso civico
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione.
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013.
Viale G. Mancini Largo G. Auletta – 87100 Cosenza
Tel. 0984 33235 – 0984 33306 -¬†Fax 0984 407336
PEC odcec.cs@odcec.cs.legamail.it
Ultimo aggiornamento
9 Dicembre 2015, 23:56